Mancano pochi giorni alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo Codice di condotta, rivolto alle Agenzie aderenti, approvato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Il Codice introduce significative previsioni a tutela dei candidati a posizioni lavorative.
L’Autorità Garante ha inoltre accreditato un Organismo di monitoraggio, chiamato a verificare l’osservanza del Codice da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami.
Il Codice delimita il perimetro delle informazioni che possono essere
raccolte in autonomia dalla Agenzie o richieste direttamente al candidato, al fine di escludere possibili discriminazioni e limitare il trattamento ai dati strettamente necessari all’instaurazione del
rapporto di lavoro.
Sono vietate indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori; così come preselezioni sulla base di informazioni “eccedenti” che riguardano stato matrimoniale, gravidanza, handicap o, in linea generale, informazioni relative a illeciti disciplinari o procedimenti giudiziari che lo abbiano coinvolto.
Il consenso del candidato a rispondere a tali domande o autorizzare indagini “eccedenti” sarebbe comunque invalido. Si tratta di una previsione coerente con quanto già accade nel contesto lavorativo, dove il consenso del lavoratore è invalido, in quanto considerato soggetto debole rispetto al datore di lavoro.
È invece lecita la “previa autorizzazione esplicita del candidato” a far acquisire referenze professionali presso precedenti datori di lavoro.
Le informazioni on line possono essere raccolte esclusivamente se rese disponibili su canali social che abbiano natura professionale, e limitatamente alle sole informazioni connesse alla competenza richiesta.
L’eventuale ricorso da parte delle Agenzie a decisioni basate su un trattamento automatizzato, imporrà la predisposizione di una dettagliata valutazione di impatto e una sezione dedicata nell’informativa sul trattamento dei dati personali dei canditati, che potrà essere predisposta tenendo conto del modello fornito nell’allegato 2 del Codice.