Con un’istanza di interpello è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di esprimersi in merito alle modalità di tassazione in relazione ai redditi derivanti dall’attività di staking di cripto-valute.
L’istante, nell’interpello, sostiene che il reddito derivante dall’attività di staking non abbia natura finanziaria, in quanto le cripto-valute messe a disposizione della piattaforma per questo tipo di attività sono soggette ad un vincolo di indisponibilità. Questo, ad avviso dell’istante, comporta che i relativi redditi debbano ritenersi redditi diversi rientrando tra i “redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”, secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, lettera l), del Tuir.
Inoltre l’istante ritiene che, nel caso di specie, essendo una Società italiana a gestire la piattaforma informatica e trattandosi di un mero diritto di credito vantato nei confronti della stessa, e non di un asset patrimoniale e/o finanziario di natura estera, non sussista nemmeno un obbligo di monitoraggio fiscale.
L’Autorità interpellata risponde precisando che, i redditi in esame devono ritenersi redditi di capitale in quanto rientrano, in tale definizione, tra gli altri, tutti “gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto”, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera h), del Tuir.
La diretta conseguenza è che, rientrando il reddito da attività di staking nella definizione di reddito di capitale, ed essendo la piattaforma informatica gestita da una Società italiana, vi è già, in capo a quest’ultima, un obbligo di applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Inoltre, per tale motivo, le relative remunerazioni non dovranno essere indicate nel Modello Redditi della persona fisica e non vi sarà nemmeno un obbligo di monitoraggio fiscale né, tantomeno, di pagamento dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività detenute all’Estero).