Ieri, rispondendo alla Commissione, la European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato un report con il proprio parere tecnico sull’opportunità di concedere o meno una proroga del regime transitorio ai sensi dell’art. 48, comma 3, del Regolamento EU n. 1503/2020 sul crowdfunding.
Il report osserva che gli attuali fornitori di servizi crowdfunding operano in base alle rispettive leggi nazionali, come previsto dalla norma sul regime transitorio del citato art. 48; tuttavia, 22 Paesi europei non dispongono di una normativa dedicata a questo settore, presente in soli 9 Paesi europei, fra i quali l’Italia. Questo quadro normativo frammentato crea ritardi e costi di adeguamento, che si sono sommati alle difficoltà del periodo pandemico, posticipando l’adeguamento delle piattaforme.
Al 22 marzo 2022 (a 5 mesi di vigenza del Regolamento), solo 15 piattaforme in Europa, su 271, avevano presentato l’application; il numero attuale è superiore, ma rappresenta una percentuale ridotta.
Poiché questi numeri renderebbero impossibile per le Autorità Nazionali Competenti riscontrare tutte le autorizzazioni entro il 10 novembre 2022, l’ESMA raccomanda una soluzione di compromesso: la proroga di un anno del regime transitorio si applicherebbe solamente alle piattaforme che abbiano presentato l’application entro il 1° ottobre 2022.
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