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Articolo dell’Avv. Lia Ruozi Berretta, Partner

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Il progetto di introdurre in Europa un euro digitale, ossia una moneta emessa da una Banca Centrale con natura dematerializzata, è ormai sempre più concreto.

L’euro digitale rappresenterà, nel progetto presentato dalla Banca Centrale Europea, un mezzo di pagamento per commercio al dettaglio, ed andrà ad integrare, non a sostituire, l’utilizzo del contante. L’introduzione di tale moneta digitale, risponde a diversi ambiziosi obiettivi:

  • accompagnare il processo di digitalizzazione dell’economia dell’Eurozona;
  • evitare i rischi connessi alla circolazione del contante;
  • rafforzare il ruolo della moneta a livello internazionale.

L’indagine sul progetto “euro digitale”, era stata avviata dalla BCE sin dal 2021, e si è conclusa, dopo due anni, nell’ottobre 2023. Dopo questa fase iniziale, si passerà, nei prossimi mesi, a quelle successive di preparazione e sperimentazione, che potranno condurre all’effettiva adozione della moneta. Sarà necessario, in ogni caso, anche la presenza di un’adeguata struttura normativa a supporto.

Il progetto in esame, comunque, presenterà conseguenze rilevanti in ambito privacy, dal momento che determinerà la necessità di processare una notevole quantità di dati per via digitale.

Proprio per questa ragione, lo scorso 17 ottobre il Garante Europeo per la protezione dei dati (EDPS) ed il Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB) hanno emesso un parere congiunto relativo alla proposta di regolamento per l’introduzione dell’euro digitale presentato dalla Commissione europea.

Il documento accoglie positivamente l’obiettivo della Commissione di garantire standard elevati di tutela dei dati personali, nonché la scelta di ammettere pagamenti in euro digitale anche offline, per minimizzare i dati trattati. Sono presentate, comunque, alcune osservazioni e proposte.

Si chiede, in primo luogo, di chiarire le modalità di distribuzione della moneta agli utenti attraverso gli intermediari decentralizzati. Il parere considera anche l’esigenza di chiarire e limitare le modalità attraverso cui i fornitori di servizi di pagamento (PSP) possono elaborare i dati dei fruitori di euro digitali, definendo chiaramente gli scopi per i quali ciò è possibile.

Vi sono, poi, dubbi in merito alle modalità di conservazione dei codici identificativi di ciascun titolare di euro digitali, e si propone l’istituzione di sedi decentrate piuttosto che di un unico punto d’accesso centrale.

Secondo le autorità, inoltre, non è chiaro in che modo i dati dei soggetti residenti fuori dagli Stati Membri vengano processati, e se sia prevista la loro cancellazione nel caso di esclusione dai servizi.

Si richiede, infine, di specificare il modo in cui la BCE potrà intervenire sui dati personali per fini di individuazione e prevenzione delle frodi, oltre che specificare le modalità relative ai trattamenti per finalità di prevenzione del riciclaggio e del terrorismo, escludendo dette misure per transazioni di lieve entità.