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Articolo dell’Avv. Lia Ruozi Berretta, Partner

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L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali si è recentemente pronunziata sul tema del diritto di accesso del lavoratore ai dati personali che lo riguardano. Di seguito i fatti che hanno condotto alla delibera:

  1. Una società aveva fatto ricorso ad un’impresa di investigazioni private;
  2. Le indagini condotte avevano consentito di appurare che il dipendente, durante l’orario
    lavorativo
    , svolgeva attività personali;
  3. La società muoveva al lavoratore una contestazione disciplinare;
  4. Il dipendente aveva chiesto alla società di accedere al dossier che lo riguardava, per avere
    informazioni sui comportamenti che gli venivano contestati;
  5. La società, in risposta, tergiversava, ritenendo non sufficientemente chiara la richiesta del
    lavoratore e rifiutando l’ostensione dei documenti.

Il Garante Privacy, dunque, ha sanzionato la società, ritenendo che la condotta tenuta fosse contraria al disposto dell’art. 15 GDPR. Secondo la pronunzia, infatti, sempre essere ammessa la consultazione dei documenti necessari all’esercizio del proprio diritto di difesa.

Link provvedimento del Garante in commento: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/9927300