In materia di assoggettabilità al #fallimento delle #start-up innovative, la Cassazione, con l’ordinanza n. 21152/2022, fa chiarezza sull’attività di verifica dei requisiti di innovatività in sede giudiziale, affermando il seguente principio di diritto:
L’iscrizione di una società quale startup innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all’autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali e alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell’art. 31, d.l. cit., essendo necessario anche l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica di startup innovativa.
L’accertamento giudiziale non è precluso, il giudice può, e anzi deve, sindacare l’effettivo possesso in capo alla start-up dei requisiti necessari per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Di per se quindi, l’iscrizione nel Registro delle imprese è una condizione necessaria, ma non anche sufficiente, per garantire l’applicazione della disciplina agevolata e l’esonero dalla dichiarazione di fallimento. In ultima analisi, le autodichiarazioni rese dai legali rappresentanti non costituiscono prova in sede giudiziale, e vanno adeguatamente valutate dal giudice.