Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato di una procedura di consultazione pubblica sul
termine di conservazione dei metadati generati e raccolti automaticamente dai protocolli di trasmissione e smistamento della posta elettronica.
Ci eravamo occupati, qualche settimana fa, del recente Provvedimento del Garante privacy, ossia il
documento di indirizzo “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto
lavorativo e trattamento dei metadati”.
Brevemente, il provvedimento, introduce come regola generale, il termine di 7 giorni per la conservazione
dei metadati generati e raccolti automaticamente dai protocolli di trasmissione e smistamento della posta
elettronica e relativi alle operazioni di invio, ricezione e smistamento dei messaggi di posta elettronica.
Il tempo di conservazione così descritto, ha immediatamente suscitato non poche perplessità e
anche aperte critiche, e serie preoccupazioni.
In effetti, la nuova prescrizione, calata nella realtà, condiziona pesantemente le più banali esigenze di
continuità aziendale e di organizzazione dell’attività lavorativa delle aziende sia pubbliche che private.
Il Garante ha evidentemente tenuto conto delle complessive reazioni, avviando una consultazione pubblica.
Obiettivo della consultazione è quello di acquisire osservazioni e proposte riguardo alla congruità, in
relazione alle finalità perseguite dai datori di lavori pubblici e privati, del termine di conservazione dei
metadati generati e raccolti automaticamente dai protocolli di trasmissione e smistamento della posta
elettronica e relativi alle operazioni di invio, ricezione e smistamento dei messaggi di posta elettronica e,
più in generale alle forme e modalità di utilizzo di tali metadati che ne renderebbero necessaria una
conservazione superiore a quella inizialmente ipotizzata.
I contributi, così individuati, dovranno pervenire, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale.
Ricordiamo che i contributi inviati dai partecipanti alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive determinazioni del Garante.