Al 4 maggio 2022 l’elenco delle Autorità Competenti per il crowdinvesting vedeva già 21 comunicazioni da parte degli Stati Membri all’European Securities and Markets Authority (ESMA). In ritardo oltre all’Italia sono la Bulgaria, la Grecia, la Croazia la Slovenia, la Polonia, il Portogallo, tutti Paesi nei quali il crowdfunding ha scarsa rilevanza.
Dove esiste un dualismo tra Autorità Finanziaria e Autorità Bancaria (come avviene in Italia con la ripartizione di competenze tra Consob e Banca d’Italia – Eurosistema) la scelta effettuata è stata nel senso di incaricare l’Autorità Finanziaria nel 75% circa dei casi.
La ragione risiede evidentemente nel profilo prevalente dell’attività dei portali di crowdinvesting, che è la sollecitazione dell’investimento.
Non a caso, l’attività dei portali crowdfunding in Italia è stata disciplinata dal legislatore solamente nel TUF, per l’equity crowdfunding, mentre la disciplina del lending ha visto solo un intervento di normazione secondaria da parte della Banca d’Italia nel 2016. La Consob, in particolare, ha maturato una rilevante esperienza sia nella parte autorizzativa che in quella ispettiva, laddove la Banca d’Italia non ha partecipato attivamente all’evoluzione del mercato negli ultimi dieci anni.
Nel nuovo quadro normativa sono tuttavia evidenti diversi profili di competenza concorrente dell’Autorità bancaria, per esempio per quanto riguarda i servizi di pagamento e l’antiriciclaggio, che probabilmente stanno contribuendo a ritardare il legislatore nella designazione dell’Autorità che dovrà rilasciare le autorizzazioni ai portali.
Speriamo che la decisione in proposito venga presa prima possibile, poiché è a rischio un intero ecosistema di PMI e startup ,che dipendono ormai dalla raccolta di capitale e di finanziamenti esclusivamente online, mediante i portali di crowdfunding per il business.
Alessandro M. Lerro