Il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52 (“Decreto FinTech”) ha introdotto un nuovo regime di forma e circolazione per taluni strumenti finanziari, che va ad affiancarsi alle tradizionali forme cartolare e dematerializzata, come disciplinata dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”).
In particolare, il Decreto FinTech, sulla scia di quanto già previsto in altri ordinamenti, riconosce la possibilità di avvalersi di tecnologie a registro distribuito per l’emissione e il trasferimento di strumenti finanziari, disciplinandone le relative condizioni e definendo la legge di circolazione degli strumenti in questione.
Il Decreto FinTech costituisce, da un lato, il necessario complemento nazionale al regolamento (UE) 858/2022 che ha istituto un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT (“Regolamento Pilot Regime”) e, per altro verso, trova applicazione anche a fattispecie non ricomprese nell’ambito di operatività del Regolamento Pilot Regime.
La disciplina europea è volta a consentire la rimozione degli ostacoli presenti nella legislazione unionale per il ricorso alle tecnologie DLT con riferimento a taluni strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione. Il Regolamento Pilot Regime non affronta, invece, il diverso e correlato aspetto riguardante la possibilità, ai sensi del diritto nazionale, di procedere all’emissione e, conseguentemente, alla circolazione di strumenti finanziari in una forma diversa da quelle già precedentemente conosciute dall’ordinamento (i.e. cartolare e dematerializzata).
Il Decreto FinTech, quindi, sopperisce a questa lacuna, introducendo, nel Capo II, una base legale nazionale, precondizione necessaria per consentire il ricorso al Pilot Regime.
Premesso ciò, la CONSOB, per le finalità di cui al Decreto FinTech, è intervenuta con il Regolamento sull’emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari (il “Regolamento”), il quale è attualmente in corso d consultazione, fino al 9 agosto 2023.
Il Regolamento concerne quanto oggetto delle competenze attribuite a CONSOB dall’art. 28 del Decreto Fintech. Nello specifico, un primo gruppo di competenze riguarda i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell’elenco dei responsabili del registro e alle relative forme di pubblicità. Un secondo gruppo di competenze regolamentari ricomprende la potestà di: 1. prevedere limiti e condizioni ulteriori a quanto previsto al capo II del Decreto Fintech per l’emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali; 2. includere nell’ambito degli strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del Decreto FinTech gli strumenti finanziari derivati, di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettera c), del TUF, e le quote di partecipazione ad una SRL; 3. individuare modalità operative per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, nonché per la conversione in strumenti finanziari digitali di strumenti originariamente soggetti a un diverso regime di circolazione; 4. disciplinare le forme e le modalità di presentazione dell’istanza e la procedura per l’iscrizione nell’elenco dei responsabili del registro, individuando le possibili cause di sospensione e interruzione;5. individuare ulteriori requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei responsabili del registro, anche concernenti le caratteristiche del registro, in relazione alla categoria del soggetto istante, alle caratteristiche degli strumenti finanziari digitali e dei destinatari dell’emissione e della successiva circolazione degli stessi strumenti; 6. disciplinare le modalità e i contenuti della notifica che l’emittente è tenuto a effettuare alla CONSOB in occasione di ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali di cui all’articolo 18, comma 3, lettera a), nonché i casi di inapplicabilità ed esenzione; 7. prevedere le ulteriori modalità per la determinazione della giornata contabile rilevante per il diritto di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto e adottare disposizioni di attuazione per i casi in cui vi sia interposizione di banche o imprese di investimento che agiscano in nome proprio e per conto dei clienti; 8. disciplinare il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali previsto dall’articolo 17 del Decreto, fermo restando quando disposto dal regolamento (UE) 2022/858; 9. prevedere eventuali esenzioni da tutti o parte dei requisiti e degli obblighi previsti dal capo III del Decreto; 10. prevedere il contenuto minimo del documento contenente le informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e alle misure a tutela della sua operatività; 11. prevedere disposizioni attuative della disciplina prescritta dal Decreto FinTech in tema di strategia di transizione e di obblighi del responsabile del registro; 12. prevedere disposizioni attuative della disciplina prescritta dal Decreto FinTech riguardante i requisiti del responsabile del registro; 13. individuare ulteriori categorie di soggetti che possano esercitare l’attività di responsabile del registro, dettando la disciplina a essi applicabile; 14. prevedere ulteriori obblighi informativi e segnaletici; 15. determinare le cause di sospensione e le ulteriori cause di cancellazione dall’elenco, nonché dettare i criteri per la definizione dell’ipotesi di cancellazione per interruzione dell’attività.
Il Regolamento sull’emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari è consultabile al seguente link: