Condividere il valore dei dati linguistici: gli strumenti ci sono, i precedenti no

In un altro articolo ho sostenuto che lingua e cultura di una comunità escono grezze e rientrano come servizio a pagamento. Qui provo a rispondere alla domanda successiva: con quali strumenti si restituisce una parte di quel valore a chi lo ha prodotto.

Comincio dal dato che cambia il tono di tutta la discussione. Ho cercato un caso in cui un paese, una comunità o un’autorità abbiano ottenuto una royalty, una quota di ricavi o un qualunque ritorno economico da un modello addestrato sulla loro lingua o sulla loro cultura. Non l’ho trovato. La rassegna più recente pubblicata su una rivista scientifica esamina i casi che vengono sempre citati, dal maori all’irlandese, dal guaraní all’inuktitut, e arriva alla stessa conclusione: i casi con un ritorno economico sono zero. Quello che esiste è controllo, non redistribuzione. È una distinzione che conviene tenere ferma, perché in questo campo le due cose vengono continuamente confuse.

Il controllo, dove esiste, funziona. Te Hiku Media, emittente comunitaria maori della Nuova Zelanda, ha raccolto centinaia di ore di parlato e le ha rilasciate con una licenza costruita apposta: l’accesso richiede un permesso, l’uso commerciale non è consentito se non espressamente concesso, e ogni derivato resta vincolato alle stesse condizioni. Non c’è alcuna clausola di royalty. Il valore resta alla comunità perché la comunità è il venditore, non perché riceva una percentuale. È un modello forte, e richiede una precondizione che quasi nessuno ha: un soggetto organizzato, con competenze tecniche proprie, capace di dire di no.

Sul fronte del lavoro c’è chi paga bene chi i dati li produce. Un’impresa indiana che raccoglie parlato nelle lingue locali retribuisce i propri collaboratori molto al di sopra dei minimi del paese e ha annunciato la redistribuzione dei ricavi delle rivendite dei dataset. È un passo avanti reale, con due limiti che vanno detti: riguarda singoli lavoratori e non la comunità titolare della lingua, ed è una politica aziendale dichiarata, non un obbligo che qualcuno possa far valere.

Lo strumento giuridico, però, esiste già, e sta in un altro campo. Per le risorse genetiche, il Protocollo di Nagoya, in vigore dal 2014 e oggi vincolante per oltre centoquaranta Stati, subordina l’accesso al consenso informato preventivo del paese di origine e a condizioni concordate fra le parti, ed estende la stessa regola alle conoscenze tradizionali delle comunità indigene e locali. Non è una dichiarazione di principio: ha certificati di conformità, punti di controllo e obblighi di verifica a carico dei paesi in cui la risorsa viene utilizzata. La trasposizione di quel modello ai dati linguistici e culturali è stata proposta in letteratura, ed è la strada più solida che si veda oggi. Resta però una proposta, non una norma.

Sul lato finanziario, gli strumenti che non pretendono una exit esistono e sono di due tipi. Il finanziamento commisurato ai ricavi, usato in Africa e in India, sostituisce la quota di capitale con una percentuale sul fatturato: è utile, ma le valutazioni indipendenti mostrano risultati contrastanti e riguarda per lo più capitale circolante, non imprese che una exit non la faranno mai. Il secondo tipo è più interessante per il nostro tema: l’impegno anticipato d’acquisto, cioè la promessa vincolante di comprare a un prezzo dato un bene che ancora non esiste. Ha finanziato i vaccini pneumococcici per i paesi a basso reddito con un miliardo e mezzo di dollari, ed è tornato in uso di recente per la rimozione dell’anidride carbonica e per altri mercati emergenti. Applicato qui, significherebbe garantire un mercato ai modelli costruiti sulle lingue meno rappresentate, che oggi non lo hanno.

Qui arriva l’ostacolo che da giurista considero il più serio, e che quasi nessuno nomina. Anche ammesso che il denaro ci sia, spesso manca il destinatario. Molte delle comunità che producono questi dati non hanno un soggetto giuridico capace di essere titolare di diritti, negoziare condizioni e ricevere un pagamento. Le reti di ricerca linguistica africane più note, per esempio, non sono neppure costituite in ente. Senza quel soggetto, la clausola di condivisione del valore resta una buona intenzione: non c’è nessuno che possa firmarla, incassarla o farla rispettare.

Da qui la proposta, che è modesta e si scrive in tre righe di capitolato. Primo: chi fornisce un modello dichiara la provenienza dei dati di addestramento e il titolo in base al quale li ha ottenuti. Secondo: il corrispettivo è legato all’uso del modello e non alla sola raccolta del materiale. Terzo: il destinatario di quel corrispettivo è un soggetto collettivo identificato, e se non esiste, costituirlo è parte del progetto e non un adempimento successivo. Il terzo punto è quello che fa la differenza fra un principio e un contratto.

Non serve un trattato nuovo per cominciare. Serve che un committente pubblico, o un programma di cooperazione, metta queste tre righe in una gara e le verifichi al collaudo. Finché non esiste un solo precedente, tutto questo resta teoria. Il primo che lo fa fissa lo standard per tutti gli altri.

Questo ragionamento nasce dal tavolo di lavoro sugli impatti territoriali delle tecnologie emergenti al Words of Hope Forum, in Calabria, il 24 settembre 2026.

Alessandro Maria Lerro — avvocato, si occupa di innovazione, venture capital, proprietà intellettuale e accessibilità digitale.